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L’Ente Bilaterale del Terziario ha fonte normativa nel CCNL del Commercio.
Esso è costituito dalle organizzazioni imprenditoriali del settore (Confcommercio e Confesercenti) e dai sindacati confederali di categoria (Filcams Cgil, Fisascat Cisl Uiltucs Uil).
L’Ente non persegue finalità di lucro e ha tra i propri compiti:
• istituire l'Osservatorio Provinciale al quale potranno essere demandati i compiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore Terziario;
• favorire la conciliazione tra le parti nelle controversie tra datore di lavoro e lavoratore del Terziario, per mezzo di una apposita Commissione Paritetica di Conciliazione;
• promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione e con gli Enti di competenza;
• svolgere le azioni opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
• promuovere e realizzare iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e realizzare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali processi;
• incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, realizzare attività di proposte, di stimolo e di sostegno al settore terziario globalmente intenso;
• attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente in convenzione, la realizzazione.
• promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
• assolvere tutti gli altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dagli accordi nazionali, regionali e provinciali stipulati dalle parti contraenti. |